L’Inps, con il messaggio n. 3159 del 21 febbraio 2013, ha precisato che, per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in più Stati, la Sede Inps territorialmente competente per la determinazione della legislazione applicabile e il rilascio della relativa certificazione (A1) è quella del luogo di residenza del lavoratore.
Ne consegue che, per i soggetti che svolgono attività di lavoro subordinato in Italia e sono assicurati come liberi professionisti in Grecia le richieste di certificazioni, attestanti la legislazione applicabile riferite a periodi successivi al 1° maggio 2010 (data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009), devono essere gestite dalle Sedi territorialmente competenti.
Resta ferma invece la competenza della Direzione regionale Puglia per la trattazione degli accordi in deroga riferiti a periodi anteriori al 1° maggio 2010.