Pubblicata l'attesa circolare dell'INPS (16/05/2003 n.88) che però non chiarisce gli aspetti ancora oscuri dell'adesione alle sanatorie di cui alla legge 289/2002 con particolare riferimento agli effetti contributivi. In particolare chi aderisce a questa forma di condono e non è nella situazione che permette il pagamento a forfait per i soggetti congrui e coerenti deve calcolare la contribuzione dovuta sul 60% dei maggiori imponibili dichiarati ai fini fiscali; l'Inps precisa che il versamento deve avvenire entro il 20 giugno 2003 con il codice tributo 8060 nella sezione Erario del modello F24. Integrativa - Anche in questo caso vi sono effetti contributivi per chi integra l'imponibile fiscale proprio o dei dipendenti: nel primo caso calcolerà i contributi dovuti e li verserà con il codice 8069; nel secondo potrà calcolare la contribuzione solamente sugli imponibili non precedentemente dichiarati totalmente o parzialmente (in nero o in grigio). In ogni caso non è possibile accedere ad alcuna rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo contributivo e le somme non sono da maggiorare di interessi o sanzioni. L'Istituto precisa inoltre che saranno successivamente fornite istruzioni alle singole sedi periferiche per l'accredito della contribuzione ai soggetti che ne faranno esplicita richiesta con relativa prova dell'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata.