Con la circolare n. 57/2002 l'Inps fornisce alle proprie sedi le istruzioni operative e contabili necessarie per l'effettuazione delle liquidazioni e dei conguagli relativi al modello 730 per l'anno 2001. In particolare l'Istituti ricorda le seguenti scadenze: - 30 aprile 2002, per la presentazione dei modelli precompilati da parte dei pensionati; - 20 giugno 2002, per la presentazione dei modelli da parte dei CAF che hanno prestato assistenza fiscale. L'Inps comunica che i conguagli verranno effettuati con le pensioni del mese di agosto 2002 e che l'eventuale debito d'imposta potrà essere rateizzato in quattro rate maggiorate degli interessi dello 0,50% mensile. Nell'ulteriore ipotesi in cui il trattamento pensionistico del mese di agosto non sia sufficiente per coprire il debito fiscale risultante dalla dichiarazione, l'Inps provvederà a trattenere la parte residua con le successive mensilità maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% per ogni mese di ritardo. Se, invece, dalla liquidazione del modello 730/2002 risultasse un credito a favore del contribuente, l'intero importo sarà erogato nel mese di agosto anche nel caso in cui per quel mese non sia prevista l'erogazione del trattamento pensionistico (es. cadenze semestrali o annuali).