L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53/E del 21 giugno 2010, ha reso noto il codice tributo da utilizzare, nella compilazione del mod. F24, per la risoluzione delle liti fiscali pendenti.
Secondo l'articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 40/2010, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. n. 289/2002, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della L. n. 89/2001. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento.
Ciò premesso, il versamento delle suddette somme deve essere effettuato, esclusivamente, tramite il mod. F24 – “Versamenti con elementi identificativi", utilizzando il seguente nuovo codice tributo:
"8109"- denominato "Definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del D.L. del 25 marzo 2010, n. 40".
In sede di compilazione di detto modello di versamento, il codice tributo è esposto nella sezione "Erario ed altro", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione quale "Anno di riferimento" dell'anno in cui si estingue la controversia.