L'Agenzia delle entrate, con la circolare 23/11/2009 n.49E, rispondendo ad alcuni quesiti in merito alla normativa volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero ex art. 13bis DL 78/2009 convertito nella L. 102/2009, ha precisato che le stock option offerte ai lavoratori dipendenti che danno la possibilità di acquistare ad un determinato prezzo azioni delle società estere con la quale il dipendente intrattiene un rapporto di lavoro, vanno indicati nel modulo RW della dichiarazione dei redditi solo se al termine del periodo di imposta il prezzo di esercizio risulti inferiore al valore corrente delle azioni.
Infatti sostiene l'Agenzia delle entrate, solo in quest'ultimo caso il beneficiario dispone di un valore all'estero rilevante ai fini della L. 102/2009.
In ogni caso, sempre secondo l'Agenzia delle entrate, se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finchè non sia trascorso il c.d. vesting period, le stesse azioni non devono essere indicate nel modulo RW fino a quando non sia spirato tale termine. Durante questo periodo il diritto è soggetto ad una sorta di condizione sospensiva.
Infine conclude la circolare 49E/2009 l'obbligo di indicare nel modulo RW i predetti diritti di opzione prescinde dal fatto che essi siano oppure no cedibili.