L’INPS, con il messaggio 1/10/2013 n.15570, facendo seguito all’interpretazione autentica dell’art.9, c.5 della L. 67/1988 fornita dal Decreto Del Fare (DL 69/2013 – L 98/2013), ha ricordato che i benefici contributivi spettano anche alle cooperative e relativi consorzi, non operanti in zone montane o svantaggiate  o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa in zona di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.
In sostanza se il socio della cooperativa non operante in zone montane o svantaggiate, coltiva prodotti o alleva bestiame nelle predette zone e poi li conferisce alla cooperativa, il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in misura ridotta spetta comunque ma sarà riproporzionato alla quantità di prodotto coltivato o allevato in quelle zone.
Poiché l’intervento legislativo non ha modificato i criteri di determinazione delle quantità di prodotto che danno origine alla spettanza delle agevolazioni contributive, l’INPS ritiene che deve considerarsi pienamente operativo quello della congruità del fabbisogno di manodopera occorrente per quella parte di attività (trasformazione, manipolazione e commercializzazione) che mancando il vincolo associativo sarebbe stata svolta dal socio stesso. In ogni caso precisa l'Istituto previdenziale eventuali versamenti contributivi effettuati in misura piena prima dell’entrata in vigore della norma interpretativa contenuta nel Decreto Del Fare non verranno restituiti al contribuente.