I lavoratori solo apparentemente autonomi a cui un'azienda concede in locazione finanziaria automezzi da utilizzare per il trasporto merci della stessa si considerano a tutti gli effetti suoi dipendenti (Cass. 22/04/2008 n.10345).
I giudici di legittimità hanno evidenziato che ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non si può prescindere dalla volontà delle parti contraenti e dal nomen iuris utilizzato dalle stesse per definire il rapporto. Vero è però che la volontà delle parti e il nomen iuris non hanno mai un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto anche del comportamento complessivo delle parti stesse, anche se posteriore alla conclusione del contratto.
Ne consegue che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità di svolgimento della prestazione, occorre dare preferenza a questi ultimi.
Nel caso in esame sono stati ritenuti elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato i seguenti:
- I lavoratori erano obbligati ad eseguire i servizi di trasporto in esclusiva per la società nonché ad osservare i tempi di consegna stabiliti dall'azienda;
- La sublocazione dell'automezzo era vietata e lo stesso doveva essere guidato solo dal lavoratore a cui era stato concesso in locazione finanziaria;
- Dei danni arrecati alle merci trasportate rispondeva verso i clienti la sola società di trasporto;
- Il bollo e l'assicurazione degli automezzi era a totale carico dell'azienda;
- La società si riservava il diritto di dettare disposizioni generali sull'esecuzione dei servizi;
- I lavoratori erano tenuti a dare la disponibilità di 24 ore su 24 e se rifiutavano il trasporto incorrevano nella sanzione di non vedersi più assegnare un incarico per un diverso periodo di tempo.