L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39 del 13 luglio 2020, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell’art. 122 del D.L. 34/2020, del credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 18 e del credito d’imposta di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020.

L’art. 65 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020, alle condizioni previste dal medesimo art. 65.

Inoltre, l’art. 28 del D.L. 34/2020 riconosce un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta spetta ai soggetti indicati nello stesso art. 28, nella misura e alle condizioni ivi stabilite.

L’art. 122, c. 2, lettere a) e b), del D.L. 34/2020 prevede, infine, che, fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possano, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per consentire ai suddetti cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “6930” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;

- “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.