Siglato per la Lombardia l’Accordo che disciplina l’acceso agli ammortizzatori in deroga fino al marzo 2011 delineando, in attesa della definitività della legge Finanziaria per il 2011, un regime transitorio.

In attesa della pubblicazione della Legge Finanziaria per il 2001, la Regione Lombardia e le parti sociali hanno convenuto di dare forma ad un regime transitorio per consentire l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nel territorio lombardo fino al 31 marzo 2011.
Richiamando i contenuti di quanto già disciplinato con Accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga 2009/2010 del 4 maggio 2009 e con il Patto per le politiche attive del 16 giugno 2009, la Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, in data 15.12.2010, ha definito quanto segue.
CIG in deroga
I datori di lavoro interessati possono presentare nuove domande di periodi di cassa integrazione in deroga (CIG) con scadenza massima 31 marzo 2011 osservando le procedure note e attualmente in vigore. In particolare, sono disciplinate le seguenti fattispecie:
1. periodi di CIG in deroga autorizzati in scadenza/scaduti nel 2010: ammessa la presentazione di una nuova domanda con decorrenza successiva al periodo autorizzato nel 2010 e scadenza entro il 31.3.2011;
2. domande presentate con scadenza 31.12.2010 e non ancora autorizzate: ammessa la presentazione di una nuova domanda con decorrenza dall’1.1.2011 e scadenza entro il 31.3.2011;
3. presentazione della prima domanda di Cig in deroga: il periodo richiesto deve avere scadenza entro il 31.3.2011.
Per quanto riguarda i verbali degli accordi da presentare unitamente alla domanda, si considera, ai fini della richiesta, comunque il termine del 31.3.2011 anche se l’accordo prevede termini diversi. Inoltre, accordi stipulati entro il 31 gennaio 2011 potranno prevedere periodi di sospensione con decorrenza antecedente la data dell’accordo stesso.
Resta fermo l’obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e a percorsi di riqualificazione (DID) al quale consegue l’obbligo di attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro entro 45 giorni dalla sospensione (per un quadro di rimando sulla DID si v. ampiamente Circ. Inps n. 133 del 22 ottobre 2010).
Mobilità in deroga
L’Accordo dispone la proroga dei trattamenti di mobilità in corso fino alla data del 31 marzo 2011, entro il limite massimo di 12 mesi. Del pari, nuove domande di accesso alla mobilità in deroga posso essere proposte da parte dei lavoratori interessati e che siano in possesso dei requisiti di legge.