L'imprenditore edile che omette di versare alla Cassa edile gli importi trattenuti sulla retribuzione del lavoratore risponde soltanto di illecito amministrativo ex art. 8 della legge 741/59 e non di appropriazione indebita (Cass. 19/01/2005 n.1327). E' quanto hanno sancito i giudici di legittimità secondo i quali è completamente sovrapponibile la posizione del datore di lavoro sostituto d'imposta a quella del datore di lavoro che opera le trattenute sulle retribuzioni per riservarle alla cassa edile e la situazioen del datore di lavoro che effettua ritenute dei contributi previdenziali in quanto in tutti questi casi si è in presenza di un accantonamento di una determinata somma di denaro. In questi casi non si configura il reato di appropriazione indebita perchè manca un requisito fondamentale della fattispecie criminosa ossia l'altruità delle somme trattenute. Altruità che deve essere intesa nel senso che le somme che il datore di lavoro trattiene indebitamente sia ai fini irpef che ai fini previdenziali rimangono pur sempre nel suo patrimonio e si confondono con tutti gli altri beni in suo possesso e non saranno mai versate al lavoratore.