L'onere della prova del datore nel licenziamento per scarso rendimento
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20050 del 17 settembre 2009, ha stabilito che, nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - a cui spetta l'onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione.
Nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovrà tenersi conto - alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 4 e 41 Cost. - del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell'incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa e dei fattori socio-ambientali.
Precisato questo aspetto, la Corte ha aggiunto, infine, che la valutazione della prova della negligenza del lavoratore è, comunque, una valutazione che compete al giudice di merito, la cui sentenza è impugnabile in Cassazione per il vizio di omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., secondo i principi generali.
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