Maggiorazione di detrazione per 4 e più figli e gestione del credito
A cura della redazione

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con decreto del 31 gennaio 2008 (G.U. N. 52 del 1°-3-2008), regolamenta le modalità di attribuzione della detrazione forfettaria di euro 1.200 spettante ai richiedenti con quattro e più figli per la parte che non trova capienza con le imposte dovute dai richiedenti medesimi (vale a dire la regolamentazione della detrazione eccedente l'imposta netta).
Le predette istruzioni riguardano:
- L'attribuzione del credito da parte del sostituto d'imposta (rapporto di lavoro dipendente e assimilati);
- L'attribuzione del credito in sede di dichiarazione dei redditi.
La norma - L'art. 1, c. 15, della L. 244/2007 (modificando l'art. 12 del TUIR - detrazioni per carichi di famiglia) ha stabilito, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, che in presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione nella misura di euro 1.200 (vale a dire un importo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di euro 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge finanziaria). La maggiorazione non spetta per ciascun figlio ma va intesa come bonus unitario aggiuntivo che compete ai richiedenti sia che abbiano 4 figli a carico sia che abbiano più di 4 figli a carico.
Detta detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo nella misura del 100%.
La maggiorazione va riconosciuta per intero, non è previsto alcun ragguaglio al periodo dell'anno.
La maggiorazione si somma a quelle ordinarie previste per i carichi di famiglia e va riconosciuta a prescindere dal livello di reddito del richiedente, ma può essere fruita soltanto se risultano applicabili le ordinarie detrazioni.
Ciò significa che se le ordinarie detrazioni si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione di euro 1.200 viene meno.
Per il riconoscimento della predetta detrazione aggiuntiva vale l'ordinaria condizione che prevede che i figli non devono possedere un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51.
Il provvedimento stabilisce altresì che qualora la detrazione aggiuntiva, in commento, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13 - lavoro dipendente, 15 - oneri detraibili e 16- canoni di locazione, del TUIR), al lavoratore interessato viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata. Per l'utilizzo di detti crediti sono stati emanati due appositi decreti ministeriali.
Le istruzioni ministeriali - In attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, c. 15, della L.244/2007), il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fornito, con il decreto 31 gennaio 2008 (G.U. 52/2008), le istruzioni operative per riconoscere, al contribuente con 4 e più figli, dal 2008, il rimborso della parte di detrazione non usufruita per incapienza di imposte personali.
Detto credito, per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR), deve essere riconosciuto direttamente dal sostituto d'imposta, sempre che il lavoratore abbia presentato allo stesso sostituto la dichiarazione di richiesta delle detrazioni (di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del DPR 600/1973) dalla quale risulti l'assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli corrisposti dal sostituto e a quelli derivanti dall'abitazione principale e delle relative pertinenze.
Dal citato decreto si evince che la detrazione di euro 1.200 deve essere corrisposta rapportandola al periodo di paga (per esempio euro 100/mese), in quanto viene stabilito che l'eventuale credito di detrazione non utilizzata per incapienza di ritenute personali deve esser corrisposto all'avente diritto direttamente dal sostituto d'imposta, in ciascun periodo di paga, utilizzando l'ammontare complessivo delle ritenute (da sostituto d'imposta) disponibile nel periodo di paga interessato (situazione che sembrerebbe contrastare con quanto precisato dall'A.E. nella circ. 1/2008 che ha definito detta detrazione come bonus forfettario da non ragguagliare a periodo). Nel caso risultasse ulteriormente incapiente si provvederà al rimborso utilizzando le ritenute dei mesi successivi. Resta in ogni caso fermo il riconoscimento dell'intera detrazione in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, rideterminando, altresì, l'esatto ammontare dell'eventuale credito, da rimborsare, rispetto a quanto già effettuato durate i singoli periodi di paga, utilizzando, si ritiene, le ritenute a disposizione nello stesso mese di conguaglio ovvero quelle dei mesi successivi.
Per quanto riguarda l'eventuale credito evidenziato nel CUD/2008 (redditi 2007) ovvero nella casella 30-ter del 770/2008 semplificato, vale a dire l'ammontare della detrazione riconosciuta per l'anno 2007 e non interamente utilizzata, dovrà essere rimborsato direttamente nel 2008 dal sostituto d'imposta (in unica soluzione), utilizzando, fino a concorrenza, l'ammontare delle ritenute disponibili nel periodo di paga interessato dal rimborso. In caso di ulteriore incapienza si procederà al rimborso nei periodi di paga successivi.
Se il lavoratore ha cambiato datore di lavoro, il rimborso verrà eseguito da quest'ultimo, previa consegna del mod. CUD/2008 (reddito 2007) nel quale risulti evidenziato il credito.
Dette operazioni si rendono possibili a condizione che il lavoratore interessato attesti al sostituto d'imposta che effettua il rimborso l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli certificati nel citato Mod. CUD e a quelli derivanti dal possesso dell'abilitazione principale e relative pertinenze.
Soggetti con redditi diversi da lavoro dipendente - Per i soggetti aventi diritto alla maggiorazione di detrazione, diversi da quelli titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato, l'eventuale credito maturato, per incapienza di ritenute, può essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. unico o Mod. 730). Il credito, eventuale, derivante dalla dichiarazione dei reddito (per incapienza di imposte) potrà essere compensato nel mod. F24 ovvero portato a credito nella dichiarazione successiva.
Canoni di locazione
Il secondo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, datato 11 febbraio 2008 (G.U. n. 52/2008), si preoccupa di regolamentare l'attribuzione delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione, dal 2008, di cui all'art. 16 commi 01 e 1 (locazioni per abitazioni principali), 1-bis (dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro) e 1-ter (giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano contratti di locazione), del TUIR (detrazioni non cumulabili tra loro, quindi il contribuente può scegliere quella più favorevole), in sede di determinazione di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e assimilati (art. 50 del TUIR).
Dette detrazioni, nei limiti e alle condizioni richieste dal citato art. 16 del TUIR, precisa il decreto, sono riconosciute, previa richiesta del soggetto avente diritto, dai sostituti d'imposta in sede di conguaglio di fine anno (si ritiene anche in sede di conguaglio di fine rapporto).
In sede di conguaglio, il sostituto, provvederà altresì a riconoscere l'ammontare della detrazione eventualmente non usufruita per incapienza di ritenute personali (comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR), vale a dire l'ammontare che scaturisce dalla differenza tra imposta lorda e le detrazioni di lavoro dipendente, per carichi di famiglia ordinarie e, si ritiene, per oneri detraibili.
Il lavoratore dovrà certificare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dall'art. 16, il numero dei mesi per i quali l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e che vi è assenza di redditi diversi da quelli percepiti dal sostituto d'imposta.
Il rimborso del predetto credito verrà quindi effettuato, dal sostituto d'imposta, utilizzando le ritenute disponibili nel periodo di paga interessato dal conguaglio. Qualora dette ritenute fossero insufficienti, l'ammontare non rimborsato dovrà essere attestato nella certificazione CUD. Il lavoratore potrà recuperare il credito residuo in sede di dichiarazione dei redditi.
L'eventuale detrazione spettante per l'anno 2007 potrà essere recuperata dall'eventuale avente diritto attraverso la dichiarazione dei redditi (mod. unico o mod. 730).
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