L’INAIL, con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025, ha chiarito che il regime assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali dei magistrati onorari non cambia dopo le modifiche introdotte dalla L. 51/2025.    
Sia i magistrati onorari confermati che operano in via esclusiva, sia quelli del ruolo a esaurimento non esclusivisti, restano assicurati obbligatoriamente contro infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi dell’art. 25, c. 5, D.Lgs. 116/2017.

L’assicurazione:

  • è a premio ordinario, con classificazione tariffaria voce 0722;
  • ha come base imponibile il minimale di rendita INAIL, rivalutato annualmente e non frazionabile;
  • è interamente a carico del datore di lavoro;
  • dà luogo a prestazioni commisurate alla stessa base imponibile.

Infine, il compenso dei magistrati onorari è assimilato fiscalmente al reddito di lavoro dipendente e costituisce base imponibile previdenziale