Malattia: lo svolgimento di altra attività incompatibile legittima il licenziamento
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22029 del 28 ottobre 2010, è intervenuta, ancora una volta, sui motivi che legittimano il licenziamento nel caso in cui il lavoratore in malattia svolga altra attività lavorativa.
In particolare, sostiene la Corte, la ratio del principio che giustifica il recesso, in caso di svolgimento di altra attività lavorativa da parte del lavoratore assente per malattia, va ravvisata nella violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, di talché tale condotta assume rilevanza, oltre che nell'ipotesi in cui l'attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche quando la medesima attività, valutata, ex ante, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e con essa il rientro del lavoratore in servizio, con conseguente pregiudizio per il datore di lavoro.
E’, inoltre, irrilevante che l'attività svolta in costanza di malattia abbia carattere oneroso a meno.
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