Malattia professionale: il certificato medico va inviato solo su richiesta
A cura della redazione

L’INAIL, con la circolare 15/9/2010 n.36, ha reso noto che al datore di lavoro che non adempie all’obbligo di inviare il certificato medico relativo alla malattia professionale del dipendente a seguito della richiesta dell’istituto assicurativo, si applicano le sanzioni pecuniarie da euro 1.290,00 a euro 7.745,00.
Come si ricorderà al fine di semplificare la procedura l’INAIL con la delibera 42/2010 (approvata dal DM 30/07/2010) ha previsto che in caso di denuncia di malattia professionale per via telematica il datore di lavoro è tenuto ad inviare il certificato medico soltanto se l’Istituto assicuratore ne fa espressa richiesta.
Infatti se vi hanno già provveduto il lavoratore oppure il medico di famiglia o quello della struttura ospedaliera l’INAIL non richiederà più al datore di lavoro la trasmissione del certificato medico.
Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia alla richiesta troveranno applicazione le sanzioni previste dalla circolare 22/1998 e successive modificazioni.
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