La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2723 del 23 gennaio 2012, ha stabilito che il datore di lavoro che ometta il versamento delle trattenute per ferie non godute, gratifiche natalizie e festività alla Cassa Edile non è punibile per appropriazione illecita, in quanto commette solo un illecito amministrativo.
Le Casse Edili, non appartengono alla categoria degli enti previdenziali, pertanto il mancato versamento delle trattenute di cui sopra integra solo un’ipotesi di illecito amministrativo prevista dall’art. 8 della L. 741/59, come sostituito dall’art. 13 del D.Lgs. 758/94. La motivazione risiede nel fatto che le somme che il datore di lavoro è tenuto a versare agli enti di assistenza e a quelli che hanno la funzione di erogare una retribuzione differita (come nel caso della Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia e contributi) fanno parte del patrimonio dello stesso datore e, quindi, il loro mancato versamento non costituisce appropriazione indebita.