L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 7 del 15 luglio 2025, ha confermato che la detassazione delle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, legge di bilancio 2023), è applicabile anche ai lavoratori che non sono dipendenti delle strutture stesse, ma dei fornitori esterni.

Con particolare riferimento al caso dei lavoratori somministrati, il soggetto tenuto al pagamento del trattamento economico, comprensivo anche delle eventuali mance, è l'agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d'imposta.

Anche nel caso in cui gli importi relativi alle mance siano erogati direttamente dall'utilizzatore, tra la società di somministrazione (sostituto d'imposta)  e la struttura erogatrice (terzo erogatore) sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni, al fine di assoggettare correttamente a tassazione le somme corrisposte, nonché di trasmissione delle somme, trattenute a titolo di imposta sostitutiva dalla struttura ricettiva, al datore di lavoro (sostituto d'imposta) che è tenuto ad effettuare il versamento.