L'art. 37, c. 10, del decreto 223/2006 introduce una novità sostanziale per quanto riguarda i termini di presentazione della dichiarazione mod. 770 (dichiarazione del sostituto d'imposta), con effetto dalla dichiarazione da presentare nel 2008, redditi 2007 (redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi). Quest'ultima dovrà essere presentata, telematicamente, entro il 31 marzo (anziché 30 settembre).
Anche il mod. 770/ordinario (redditi di capitale) dovrà essere presentato entro il 31 marzo (anziché il 31 ottobre).
Le certificazioni CUD (e le altre certificazioni fiscali che rilascia il sostituto d'imposta) dovranno essere consegnate ai lavoratori entro il 28 febbraio (anziché 15 marzo). Termine, quest'ultimo, che coincide con il termine ultimo per i conguagli di fine anno.
Le nuove disposizioni concentrano quindi di adempimenti fiscali del sostituto d'imposta (salvo non intervengano modifiche in sede di conversione in legge del decreto) in 3 mesi, vale a dire:
- conguagli di fine anno: entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- certificazioni CUD: entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- modd. 770/semplificato e mod. 770/ordinario: entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Anticipare al 31 marzo la presentazione dei modelli 770 significa anche fissare al 31 marzo il termine ultimo per applicare il ravvedimento operoso su imposte non pagate relative all'anno precedente.