La Legge 127/2007, di conversione del DL 81/2007, riproducendo le disposizioni contenute del decreto legge 67/2007 non convertito, che permettevano alle aziende di poter fruire  delle agevolazioni ai fini Irap per la riduzione del c.d. " cuneo fiscale", contenute nella Finanziaria 2007, sin dal versamento del primo acconto, svincola la possibilità di usufruire di tali benefici dall'ottenimento dell'autorizzazione UE.

Ne consegue che chi ha già versato il primo acconto sulla base di quanto disposto dal decreto non convertito sarà comunque in una posizione legittima.

Diversa la situazione in sede di versamento del secondo acconto 2007 per le banche, assicurazioni e altri enti finanziari. Infatti come si ricorderà questi soggetti erano stati inizialmente esclusi dalla possibilità di usufruire delle riduzioni sul cuneo fiscale contenute nei punti 2) e 4), lettera a), comma 1, dell'articolo 11 Dlgs 446/97 (rispettivamente deduzione pari a 5mila euro per dipendente e deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali) come modificati dalla Finanziaria 2007 e non avevano pertanto potuto usufruire della riduzione del cuneo fiscale in sede di primo acconto Irap 2007.

Il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 15-bis della legge 127/2007, per evitare censure a livello comunitario, fa venir meno tali limitazioni permettendo a questi soggetti di beneficiare delle agevolazioni previste.

Il mantenimento dell'esclusione avrebbbe potuto comportare la qualificazione di queste agevolazioni come aiuti di Stato in contrasto con quanto previsto dalla norme del Trattato UE.

Questi ultimi soggetti rimangono invece esclusi dall'agevolazione di cui al punto 3) lettera a), comma 1, dell'articolo 11 Dlgs 446/97 (deduzione pari a 10mila euro per dipendente occupato in imprese con sede nelle aree svantaggiate) relativamente ai lavoratori dipendenti assunti nelle aree svantaggiate tassativamente individuate dalla norma.

La predetta deduzione può essere goduta alternativamente a quella di 5mila euro nel rispetto del limite della regola del de minimis.

 

Tabella riepilogativa

Deduzione di 5.000 euro per dipendente (art.11, c.1, lett.a), punto 2) DLgs 447/97)

Deduzione di 10.000 euro per dipendente occupato in aree svantaggiate (art.11, c.1, lett.a), punto 3) DLgs 447/97)

Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali (art.11, c.1, lett.a), punto 4) DLgs 447/97)

La fruizione del beneficio non necessita di apposita autorizzazione UE

Possono usufruirne anche banche, assicurazioni e altri enti finanziari

La fruizione del beneficio non necessita di apposita autorizzazione UE

Non possono usufruirne banche, assicurazioni e altri enti finanziari

La fruizione del beneficio non necessita di apposita autorizzazione UE

Possono usufruirne anche banche, assicurazioni e altri enti finanziari