L’Inps, con la circolare n. 122 del 28 settembre 2011, ha precisato che, a decorrere dall’1.5.2011, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia sono obbligati a versare la contribuzione di malattia.
L'art. 18, comma 16, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011, non estende il campo di operatività della normativa in materia di trattamento economico di malattia ma si limita a ripristinare l'obbligo di contribuzione in relazione a tutti i lavoratori i quali fossero già inclusi nell'ambito di applicazione della stessa in base alla normativa previgente.
Si specifica, infine, che non potranno trovare accoglimento le istanze di rimborso relative ai versamenti effettuati per periodi antecedenti il 1° maggio 2011, sebbene presentate da datori di lavoro che abbiano assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell'indennità giornaliera di malattia.