La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26978 del 22 dicembre 2009, ha stabilito che, in caso di svolgimento di mansioni promiscue, ai fini della promozione ad una qualifica superiore, si devono tenere in conto quelle qualitativamente prevalenti.
In caso di mansioni promiscue, infatti, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base ad un'analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.