Sulla G.U. n. 106-2026 è stata pubblicata la legge 7 maggio 2026, n. 70, recante disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare. L’articolo 30 della norma introduce un regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione.

Più precisamente, si prevede che al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l'applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle unità da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtu' del pertinente regime assicurativo.

Il beneficio è concesso se lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell’unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall’autorità marittima e che, nel medesimo periodo, l'imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione.

L’agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilità previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.