Marittimi e aviazione civile: dal 2026 nuove regole per le prestazioni INPS
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3368 del 10 novembre 2025, ha comunicato il superamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, della scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia, per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile:
- congedo di maternità;
- congedo di paternità alternativo;
- congedo parentale;
- allattamento;
- congedo di paternità obbligatorio;
- permessi disabili L. 104/1992;
- congedo straordinario disabili;
- donazione del sangue e/o del midollo osseo.
Per ciò che concerne l’Uniemens, in un’ottica di armonizzazione delle modalità di erogazione con quelle già in uso per la generalità degli assicurati all’INPS, attesa l’insussistenza delle specificità del settore marittimo e dell’aviazione civile per le prestazioni della circ. 173/2015, sulle posizioni contributive con:
- CSC 1.15.02 e CA “2N”
- CSC 1.21.01, 1.15.04, 1.15.04 e CA “2X”
previo rilascio del CA “2G”, ove non già in possesso, da 1.2026 i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia anticipate ai propri dipendenti.
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