Il Ministero del lavoro, con la circolare 23/12/2008 n.62, ha precisato che il socio di una società che noleggia piccole imbarcazioni da diporto e che contemporaneamente conduce una nave di proprietà della società stessa quale membro dell'equipaggio, è assoggettato all'obbligo di contribuzione per i marittimi previsto dalla L. 413/84.
La stessa legge prevede inoltre che non sono soggetti all'obbligo contributivo all'assicurazione generale IVS dell'INPS i lavoratori che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale. In questa ipotesi però non ricade la situazione in cui il socio che oltre a svolgere l'attività di marittimo ha anche un rapporto societario con l'armatore.
Quindi se il socio iscritto alla gestione commercianti dell'INPS riveste anche la figura di armatore facente parte dell'equipaggio deve essere iscritto anche alla assicurazione generale obbligatoria IVS purchè l'attività commerciale sia abituale e prevalente rispetto a quella marittima dell'armatore imbarcato.
Inoltre sottolinea il ministero, resta fermo che la compatibilità tra il sistema previdenziale dei marittimi e la Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciale sussiste purchè l'attività del marittimo venga svolta in modo accessorio e compatibile rispetto all'esercizio prevalente e abituale dell'attività commerciale. Se ciò non è possibile il socio sarà iscritto esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti.
Infine conclude la circolare 62/2008 per i predetti soggetti sussiste anche l'obbligo di iscrizione all'Ipsema dato che possono essere equiparati al marittimo che fa parte dell'equipaggio come lavoratore dipendente. Non rileva il fatto che esista un contratto di arruolamento. E' invece importante che il socio sia iscritto nelle matricole della gente di mare.