Maternità fuori dal rapporto di lavoro: sono 22 le settimane da accreditare
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 17/04/2009 n.8762, ha confermato quanto già precisato con la circolare 100/2008 in materia di accredito figurativo dei periodi di maternità che si sono verificati fuori dal rapporto di lavoro ex artt. 25 e 35 T.U. maternità (dei quali l'art. 2, c. 504 L. 244/2007 ha fornito un'interpretazione autentica), sottolineando che sono 22 (2 mesi precedenti e 3 mesi successivi al parto) le settimane da accreditare a tale scopo anche antecedenti al 1972, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l'evento.
Lo scorso anno con la circolare 100/2008 l'Istituto previdenziale sul tema aveva precisato che ai fini della sussistenza del diritto all'accredito dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al riscatto oneroso dei periodi corrispondenti al congedo parentale i requisiti che è necessario possedere sono: un quinquennio contributivo al momento della domanda di accredito e riscatto ed essere soggetto attivo alla data del 27 aprile 2001, ossia all'entrata in vigore del DLgs 151/2001.
L'INPS si è quindi conformato alle recenti pronunce giurisprudenziali (Cass. 7385/2008)
secondo cui il diritto all'accredito e al riscatto previsto dal T.U. sulla maternità deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell'evento e dal fatto che, prima o dopo il periodo oggetto della domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedono l'accredito figurativo o il riscatto per maternità.
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