Maternità: l'indennità anche a chi perde il posto di lavoro
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21121 del 2 ottobre 2009, ha stabilito che l'indennità di maternità spetta, comunque, alla lavoratrice che abbia perso il posto di lavoro. Se, infatti, l'astensione obbligatoria ha inizio decorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice, si trovi, all'inizio del periodo di astensione, disoccupata e destinataria dell'indennità di disoccupazione, la stessa avrà diritto solo all'indennità di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria. E questo anche se, nel frattempo, sia scaduto il limite di fruibilità dell'indennità di disoccupazione.
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