Il Fondo Metasalute, con la circolare n. 7 del 26 luglio 2018, in riferimento al versamento tramite F24, ha ricordato che è possibile, da parte delle aziende, compensare i crediti di natura fiscale per il pagamento dei contributi al Fondo MètaSalute.

Nell’apposita sezione Erario del modello F24, l’azienda può, a fronte di un credito nei confronti dell’Erario, inserire nella colonna “importo a credito” il totale del credito vantato dall’azienda e quindi nella sezione INPS nella colonna “importo a debito” (codice MET1) quanto dovuto per il contributo a MètaSalute.

Si rammenta inoltre che, nel caso di aziende che avessero una posizione a debito nei confronti di MètaSalute oltre la contribuzione ordinaria, nella sezione INPS dell’F24 l’azienda deve compilare nella sezione “importo a debito” (codice MET1) due righe. Nel caso in cui l’azienda abbia, invece, una posizione a credito nei confronti di MètaSalute può versare direttamente la differenza (debito MètaSalute meno credito MètaSalute) nella sezione “importo a debito”. Questa seconda opzione è possibile solo nel caso in cui l’importo a debito, ovvero quanto dovuto per contribuzione meno il credito dovuto da MètaSalute all’azienda sia superiore a zero.