Il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 33/2008 ha espresso il suo parere in merito all'esatta individuazione del periodo rientrante nell'ambio dell'età compresa fra i tre e gli otto anni del bambino, ai fini della fruizione del congedo riconosciuto, alternativamente, a ciascun genitore per malattia del figlio, ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001. Il Ministero ha affermato che esistono due distinte ipotesi di astensione del genitore dal lavoro:
- Congedo per malattia di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, la cui fruizione è estesa fino al compimento del terzo anno di età del bambino, senza alcun limite di giorni;
- Congedo per la malattia del figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni, attribuito entro un limite individuale di cinque giorni lavorativi di assenza all'anno.
Tale ultimo diritto di astensione è riconosciuto a favore di ciascun genitore per ogni figlio di età superiore ai tre anni dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni, compreso il giorno di compimento dell'ottavo anno di età. Tale interpretazione prevede la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino nonché successivamente al terzo anno di vita e fino al compimento dell'ottavo anno. Il trattamento previdenziale dei periodi di congedo parentale è  riconosciuto a ciascun genitore per ogni bambino nei suoi primi otto anni di vita. Il Ministero pone l'accento anche sulla circ. INPS n. 109/2000 che, in merito ai limiti temporali per la fruizione dell'astensione facoltativa da parte dei genitori, ne prevede espressamente l'astensione fino al giorno, compreso, dell'ottavo compleanno.