Minimali, retribuzioni convenzionali e massimali per il 2003
A cura della redazione

Rispetto all'anno precedente i valori
risultano più elevati dell'2,4% (indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati calcolati dall'ISTAT).
I nuovi importi che devono essere rispettati
a partire dal 1° gennaio 2003 sono i seguenti:
Causale |
Nuovo importo |
Minimale giornaliero di retribuzione per la generalità di lavoratori (L. 537/81, art. 1 - L. 463/93, art. 7) |
I valori relativi ai singoli settori e
qualifiche sono stati incrementati dell'2,4%. I nuovi importi non possono comunque essere inferiori a ? 38,20, pari al 9,50% del minimo di pensione per il 2003 di ? 402,12. |
Minimale orario, art. 5 L. 863/84 |
?
38,20 x 6/40 = ? 5,73 Orario
normale settimanale CCNL (? 5,73), per orario settimanale pari a 40 ore |
Retribuzioni convenzionali in generale (art. 7, L. 638/83) |
? 20,11 pari al 5% del minimo di pensione, per il 2003, di ? 402,12. |
Lavoratori soci di società e loro organismi associati (DPR 602/70) |
A - ? 29,66, per i contributi IVS B - ? 21,22, per i contributi diversi da quelli IVS |
Prima fascia di retribuzione annua pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo aggiuntivo IVS 1% a carico lavoratore (art. 3 ter, L. 438/92) |
? 36.959,00 pari a ? 3.080,00 |
Massimale contributivo e pensionabile per i nuovi assunti dal 1.1.96 privi di anzianità contributiva al 31.12.95 (art. 2, c. 18, L. 335/95) |
? 80.391,00 (non frazionabile a mese) |
Si segnala che l'art. 11 del DLgs 61/2000 ha
eliminato la particolare forma di occupazione ad orario ridotto (non superiore
a 4 ore giornaliere) senza formale contratto di lavoro a tempo parziale.
Conguaglio - Le aziende che non hanno potuto utilizzare i nuovi
valori per il versamento dei contributi di gennaio 2003, hanno la possibilità
di regolarizzare detto periodo entro il 16 maggio 2003 (DM 10/2 del mese di
maggio 2003).
La differenza di retribuzione sarà portata
in aumento delle retribuzioni imponibili relative al mese di regolarizzazione,
calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Riguardo ai soci lavoratori le differenze
contributive IVS andranno invece indicate nei quadri B/C del mod. DM 10/2 al
codice M188 - dizione "diff. IVS ". La
casella retribuzione riporterà la differenza di retribuzione a conguaglio
(nessun dato nelle caselle numero dipendenti e numero giornate).
Le differenze contributive diverse dall'IVS
devono invece essere indicate con il codice M301 - dizione "Diff. Ex Art. 3, comma 2, Dlgs
423/2001".
La contribuzione da restituire al lavoratore
per l'assoggettamento dell'1% IVS aggiuntivo andrà indicato nel quadro D del
mod. DM 10/2 utilizzando il cod. "L951".
Le differenze contributive per gli
apprendisti andranno indicate al codice M189 (quadri B/C), dizione "diff. Appr."
(nessun dato nelle caselle numero dei dipendenti, numero delle giornate e
retribuzione).
Si ricorda che per effetto delle
modificazioni introdotte dall'art. 116 della L. 388/2000, gli interessi della
misura del tasso legale non sono più dovuti ove non siano anche dovute le
sanzioni civili.
Riproduzione riservata ©