L'INPS, con la circolare 06/02/2003 n.26, ha provveduto a rivalutare, per il 2003, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali.

Rispetto all'anno precedente i valori risultano più elevati dell'2,4% (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'ISTAT).

I nuovi importi che devono essere rispettati a partire dal 1° gennaio 2003 sono i seguenti:

Causale

Nuovo importo

Minimale giornaliero di retribuzione per la generalità di lavoratori (L. 537/81, art. 1 - L. 463/93, art. 7)

I valori relativi ai singoli settori e qualifiche sono stati incrementati dell'2,4%.

I nuovi importi non possono comunque essere inferiori a ? 38,20, pari al 9,50% del minimo di pensione per il 2003 di ? 402,12.

Minimale orario, art. 5 L. 863/84

? 38,20 x 6/40 = ? 5,73

Orario normale settimanale CCNL

(? 5,73), per orario settimanale pari a 40 ore

Retribuzioni convenzionali in generale (art. 7, L. 638/83)

? 20,11 pari al 5% del minimo di pensione, per il 2003, di ? 402,12.

Lavoratori soci di società e loro organismi associati (DPR 602/70)

A - ? 29,66, per i contributi IVS

B - ? 21,22, per i contributi diversi da quelli IVS

Prima fascia di retribuzione annua pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo aggiuntivo IVS 1% a carico lavoratore (art. 3 ter, L. 438/92)

? 36.959,00

pari a ? 3.080,00

Massimale contributivo e pensionabile per i nuovi assunti dal 1.1.96 privi di anzianità contributiva al 31.12.95 (art. 2, c. 18, L. 335/95)

? 80.391,00 (non frazionabile a mese)

Si segnala che l'art. 11 del DLgs 61/2000 ha eliminato la particolare forma di occupazione ad orario ridotto (non superiore a 4 ore giornaliere) senza formale contratto di lavoro a tempo parziale.

Conguaglio - Le aziende che non hanno potuto utilizzare i nuovi valori per il versamento dei contributi di gennaio 2003, hanno la possibilità di regolarizzare detto periodo entro il 16 maggio 2003 (DM 10/2 del mese di maggio 2003).

La differenza di retribuzione sarà portata in aumento delle retribuzioni imponibili relative al mese di regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Riguardo ai soci lavoratori le differenze contributive IVS andranno invece indicate nei quadri B/C del mod. DM 10/2 al codice M188 - dizione "diff. IVS ". La casella retribuzione riporterà la differenza di retribuzione a conguaglio (nessun dato nelle caselle numero dipendenti e numero giornate).

Le differenze contributive diverse dall'IVS devono invece essere indicate con il codice M301 - dizione "Diff. Ex Art. 3, comma 2, Dlgs 423/2001".

La contribuzione da restituire al lavoratore per l'assoggettamento dell'1% IVS aggiuntivo andrà indicato nel quadro D del mod. DM 10/2 utilizzando il cod. "L951".

Le differenze contributive per gli apprendisti andranno indicate al codice M189 (quadri B/C), dizione "diff. Appr." (nessun dato nelle caselle numero dei dipendenti, numero delle giornate e retribuzione).

Si ricorda che per effetto delle modificazioni introdotte dall'art. 116 della L. 388/2000, gli interessi della misura del tasso legale non sono più dovuti ove non siano anche dovute le sanzioni civili.

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