Il Ministero del lavoro, rispondendo con la nota protocollo 1/09/2005 n.2186, ad un quesito inoltrato con l'interpello in merito al prolungamento delle giornate lavorative, ha chiarito che l'accordo collettivo può disciplinare ipotesi eccezionali di superamento dei 6 giorni lavorativi ma non può prevederlo come se fosse un regime ordinario. Infatti spiega il Ministero del lavoro, richiamando il Dlgs 66/2003, il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive di regola in coincidenza con la domenica con la possibilità di cumularle con il riposo giornaliero di 11 ore. Questo diritto è costituzionalmente legittimo ed è garantito dall'art. 36 della Costituzione ed è stato recentemente suffragato dalla Corte Costituzionale e da quella di Cassazione che hanno previsto anche la derogabilità dello stesso in casi eccezionali conformemente alla disposizione di legge (art.17). Ne cosegue che tramite accordi collettivi le parti possono disciplinare ipotesi eccezionali (connesse ad oggettive e imprevedibili esigenze aziendali) di superamento dei 6 giorni lavorativi, ma non possono prevedere un regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorative. Infine ricorda il Minlavoro quando ricorrono questi casi eccezionali i lavoratori hanno diritto ad un compenso specifico ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello volto a retribuire la prestazione resa di domenica. Questo compenso spetta anche se la contrattazione collettiva non ha previsto nulla a riguardo.