Minlavoro: precisazioni sui benefici per i lavoratori in mobilità assunti a termine
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con una nota del 23/06/2005 prot. n. 14/6446, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai benefici riconosciuti dalla legge 223/91 ai datori di lavoro che assumono a termine lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
La precisazione ministeriale è stata richiesta dalla Direzione generale dell'INPS che riteneva ancora applicabile la circolare 50/1997 secondo la quale il contratto a termine previsto dall'art. 8, c.2, della legge 223/91 deve essere inserito nella disciplina generale dettata dalla legge 230/62 sul contratto a tempo determinato con la conseguenza che la proroga del termine poteva avvenire non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale nell'ambito comunque della durata massima di 12 mesi.
La legge 230/62 è stata però sostituita in toto dal Dlgs 368/2001 che autorizza la proroga sempre nel limite di 12 mesi anche se di durata superiore al contratto iniziale. In sostanza secondo la legge 230/62 se il contratto iniziale aveva una durata ad esempio di 5 mesi la proroga non poteva essere superiore a 5 mesi e quindi in totale a 10 mesi. Mentre secondo il Dlgs 368/2001 se il contratto iniziale è di 5 mesi la proroga può comunque essere di 7 mesi per un totale di 12 mesi che rappresenta il limite massimo.
Sul punto il Ministero del lavoro con la nota protocollo 14/6446 ha precisato che le agevolazioni riconosciute dalla legge 223/91 pari alla contribuzione apprendisti spettano se il contratto è stato stipulato per un periodo pari o inferiore a 12 mesi posto in essere facendo riferimento al Dlgs 368/2001 e viene riconosciuto per tutto il periodo di proroga fino ad un massimo di 12 mesi complessivi (contratto iniziale + proroga). Mentre le agevolazioni non spettano se il contratto iniziale è stato stipulato per più di 12 mesi.