Minlavoro: ricorso amministrativo e sospensione dei lavori nei cantieri
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 24 agosto 2006 ha precisato che contro i provvedimenti di sospensione dei lavori nei cantieri edili disposti dagli ispettori ai sensi dell'art.36bis del DL 223/2006 sarà possibile ricorrere gerarchicamente alla Direzione regionale del lavoro, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorrere al TAR entro 60 giorni dalla notifica, oppure effettuare un ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
Si ricorda che la sospensione dei lavori viene disposta dagli ispettori nel caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o altra documentazione obbligatoria oppure in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanali.
Con la stessa nota in attesa dell'emanazione di un'apposita circolare il Ministero del lavoro ricorda anche che oltre alla sospensione dei lavori in caso siano accertate le predette violazioni, troveranno applicazione anche le sanzioni penali e amministrative vigenti ed in caso di prosecuzione dei lavori in violazione del provvedimento di sospensione verrà informata l'autorità giudiziaria per la violazione di cui all'art.650 c.p.
Infine è stato predisposto il modello che gli ispettori devono utilizzare per la sospensione dei lavori (si veda nella sezione SCHEDE).