Il Tar del Lazio, con la sentenza 07/10/2010 n.32718, ha deciso che la conversione del permesso di soggiorno del minore affidato in permesso di soggiorno per motivi di lavoro spetta al compimento della maggiore età a prescindere dalla frequenza di un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni e a prescindere che vi sia stata una regolare presenza sul territorio italiano per almeno tre anni.
Infatti spiegano i giudici amministrativi secondo il costante orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato Sez. VI 21/10/09 n. 6450; 24/4/09 n. 2545; T.A.R. Toscana Sez. II 16/12/09 n. 3750), secondo cui, ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore età diventato poi maggiorenne, l'art. 32 del DLgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso.
Pertanto secondo la suddetta giurisprudenza deve essere riconosciuto il diritto alla conversione ai minori "comunque affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno.