Il Ministero del lavoro, con la circolare 14/10/2004 n.40, ha fatto il punto delal situazione del nuovo apprendistato nelle sue diverse tre tipologie introdotto dal Dlgs 276/2003. La necessità dell'intervento ministeriale è stata motivata dal fatto che le Regioni, a cui il legislatore ha assegnato il compito di regolamentare l'aspetto formativo (requisito fondamentale per la stipula), non si sono ancora adoperate ad eccezione di pochi interventi in via sperimentale. Nel silenzio delle Regioni alcuni rinnovi dei CCNL hanno provveduto in proprio a regolamentare i contratti di apprendistato, violando in questo modo le disposizoni legislative. Più precisamente i CCNL che hanno abozzato una prima regolamentazione delle nuove tipologie di apprendistato possono essere distinti tra coloro che sono in ogni caso compatibili con la Riforma Biagi e coloro invece che sono incompatibili. Le clausole dei primi (come Industria gomma-plasitca; edilizia)devono ritenersi valide inquanto ne hanno condizionato l'oeratività con l'entrata in vigore dei regolaemnti regionali di riferimento, mentre quelle delel secondo non hanno alcun effetto poichè i CCNL hanno adottato una disciplina in sovrapposizione alle competenze regionali. i ricorda comunque che il legislatore ha provveduto nel Dlgs 276/2003 a disciplinare il regime transitorio consentendo la stipula dei contratti di apprendistato in base alla legge 25/55 fino a che non saranno pienamente operative le nuove tipologie.