Il Ministero del lavoro ha firmato il 2 febbraio 2005, la circolare 4/2005 sul lavoro intermittente. Le principali novità che si possono evidenziare sono le seguenti: - soggetti interessati sono oltre ai disoccupati con meno di 25 anni di età e quelli con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo anche gli inoccupati ed i soggetti che hanno fuito degli incentivi all'esodo; - se l'azienda opera in diversi territori nel contratto è necessario indicare in quale delle sedi il lavoratore deve dare la disponibilità; - il datore di lavoro è tenuto a inviare la comunicazione di assunzione e di cessazione al centro per l'impiego (e all'INAIL) una sola volta indipendentemente dal numero di chiamate che vengono effettuate; - il lavoratore ha la possibilità di stipulare più contratti intermittenti con diversi datori di lavoro oppure se titolare di un rapporto di lavoro subordinato con un azienda può svolgere attività intermittente con altro datore di lavoro; - al lavoro intermittente non si applica il Dlgs 66/2003 e successive modificazioni sull'orario di lavoro. Non vengono pertanto rispettati riposi intermedi e giornalieri previsti invece per gli altri rapporti di lavoro. Trovano invece applicazione tutti gli altri istituti giuslaoristici come la malattia e la maternità purchè gli eventi si verifichino durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e non nei periodi di disponibilità.