Misure anticrisi: disoccupazione in deroga e trattamento speciale per apprendisti
A cura della redazione

L'INPS con la circolare 26/05/2009 n.73, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla fruizione dell'indennità di disoccupazione in deroga (sia con requisiti normali che ridotti) e al trattamento speciale riconosciuto agli apprendisti licenziati o sospesi così come previsto dall'art. 19, c.1, lett. a), b) e c) della Legge 2/2009.
Le precisazioni possono essere così riassunte:
- La domanda va presentata entro 20 giorni dalla sospensione dal lavoro. Se l'inoltro avviene dopo tale termine, la prestazione inizia a decorrere dalla data di effettiva presentazione della domanda e non dalla sospensione.
- In caso di domande giacenti, l'INPS procederà comunque alla liquidazione della prestazione dall'inizio della sospensione anche se presentate dopo 20 giorni dall'evento. Se queste ultime non sono corredate dalla dichiarazione di immediata disponibilità l'INPS soprassiede alla richiesta e procede comunque alla loro definizione.
- L'indennità spetta per 90 giornate all'anno sia consecutive che articolate su turnazioni settimanali e/o giornaliere. In questo caso è comunque sufficiente una sola domanda da parte del lavoratore all'atto della sospensione, anche se la ripresa lavorativa avviene oltre 5 giorni. Così come è sufficiente una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda. L'INPS inoltre richiede al datore di lavoro un'unica dichiarazione attestante le motivazioni della sospensione oltre ai nominativi dei lavoratori interessati.
- In merito al trattamento speciale per gli apprendisti sospesi o licenziati da aziende colpite da crisi aziendale o occupazionale, l'INPS precisa che anche nei loro confronti potrà essere attivata la procedura di sospensione o licenziamento da parte di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale.
- La dichiarazione di immediata disponibilità deve essere resa all'INPS all'atto della presentazione della domanda di disoccupazione ed è inserita nel mod. DS/Sosp. Gli apprendisti licenziati continueranno a dichiarare lo stato di disoccupazione ai centri per l'impiego e comunicheranno all'INPS di avervi adempiuto all'atto di presentazione della domanda.
Riproduzione riservata ©