Mobilità e attività lavorativa: la contribuzione figurativa
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 14692 del 15 luglio 2011, ha fornito chiarimenti in merito all’accredito figurativo per i periodi di mobilità nei casi di compatibilità della relativa indennità con l’attività di lavoro.
In particolare, nell’ipotesi di cumulabilità tra la suddetta indennità e la remunerazione da lavoro autonomo o da co.co.co., l’accredito dei contributi figurativi deve essere effettuato in misura corrispondente alla quota retributiva pari alla differenza tra l’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’indennità di mobilità e la retribuzione percepita in relazione all’attività svolta.
Nell’ipotesi di cumulabilità totale dell’indennità di mobilità con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di € 3.000,00 per gli anni 2009 e 2010, la quota contribuzione IVS (pari a € 1,3 per ogni buono lavoro da € 10,00) deve affluire alla gestione a carico della quale è posto l’onere dell’accredito figurativo correlato alle prestazioni integrative o di sostegno al reddito, a parziale ristoro del relativo onere.
Nei casi in cui, infine, l’interessato abbia percepito l’indennità di mobilità in un’unica soluzione, l’accredito figurativo non potrà essere concesso.
Riproduzione riservata ©