Il Ministero del lavoro, nel ribadire una sua precedente interpretazione, conferma la non applicabilità dell'art. 24 della legge 223/91 (mobilità) alle imprese di pulizia nel caso di fine lavori in appalto.
Ciò significa che non sono considerati licenziamenti collettivi ma licenziamenti individuali plurimi quelli posti in essere dalle imprese di pulizia (e dei servizi in genere) causati dalla perdita di appalti di lavoro.
Pur riscontrando difformi interpretazioni della giurisprudenza il Ministero sostiene la sua tesi con le seguenti argomentazioni:
- la perdita di un appalto, pur comportando una diminuzione di attività, non può ricondursi alla sospensione del lavoro o alle riduzioni delle prestazioni, né alla ristrutturazioni, né tantomeno riorganizzazione o conversione dell'azienda;
- il continuo turn over negli appalti è assolutamente fisiologico a questo tipo di aziende e quindi la perdita di un appalto non può significare quella riduzione dell'attività richiesta dall'art. 24 della legge 223/91;
- la prassi e la difficoltà applicativa che comporterebbe tempi e scadenze incompatibili con l'istituto (si pensi al numero e alla collocazione aziendale dei lavoratori licenziati);
- infine nelle specifiche clausole pattizie con le quali le imprese nuove aggiudicatarie assumono (per passaggio diretto) i lavoratori (in tutto o in parte) già occupati nelle medesime prestazioni per conto del committente risolvendo così il precedente rapporto ed instaurandone uno nuovo, per mezzo della compensazione dei rispettivi interessi.