Mobilità in deroga: trattamento sospeso se il lavoratore si rioccupa a termine
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 7358 del 10 dicembre 2015, ha fornito chiarimenti in merito ai periodi di concessione di proroga della mobilità in deroga.
I decreti regionali di concessione della mobilità in deroga non possono contenere concessioni di trattamenti della prestazione in deroga per periodi frazionati (cioè periodi non continuativi rispetto a trattamenti già conclusi).
Se la Regione o Provincia autonoma concede un periodo di mobilità in deroga ad un lavoratore che accetta un contratto di lavoro a tempo determinato, durante il trattamento di mobilità in deroga, il cui termine sia successivo alla data di scadenza della prestazione in deroga riportata nel provvedimento di concessione, nell’ipotesi di ulteriore proroga, concessa dalla Regione o Provincia Autonoma, sarà necessario che il termine iniziale della proroga comprenda il giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente provvedimento di autorizzazione (ultimo giorno indennizzabile), poiché i provvedimenti di autorizzazione devono susseguirsi senza soluzione di continuità.
Si precisa, infine, che al lavoratore che si rioccupa durante il periodo di fruizione del trattamento di mobilità in deroga, con contratto di lavoro a tempo determinato, il trattamento di mobilità in deroga viene sospeso senza che vi sia decadenza della prestazione per le mensilità non fruite.
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