La Corte di Cassazione, con la sentenza 3/11/2008 n.26376, ha deciso che in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, se il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l'intera azienda.
Infatti secondo la Suprema Corte la scelta dei lavoratori da avviare in mobilità può avvenire, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale.
In ogni caso le medesime esigenze tecnico-produttive devono essere riferite al complesso aziendale. Questo in forza dell'esigenza di ampliare al massimo l'area in cui operare la scelta, al fine di approntare idonee garanzie contro il pericolo di discriminazioni a danno del singolo lavoratore, in cui tanto più facilmente si può incorrere quanto più si restringe l'ambito della selezione.
Quindi secondo i giudici di legittimità è arbitraria e illegittima la decisione del datore di lavoro diretta a limitare l'ambito di selezione ad un singolo settore o reparto se ciò non è strettamente giustificato dalle ragioni che hanno condotto alla scelta della riduzione.