Mobilità per i licenziati entro il 31 dicembre 2011
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 6847 del 16 marzo 2011, ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione dell’indennità di mobilità a favore dei lavoratori licenziati nel 2011 da imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo e di vigilanza.
L’Inps fa seguito alla pubblicazione del D.M. n. 57955 del 14 marzo 2011 che autorizza la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, relativamente all'anno 2011,
- per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 e fino a 200 dipendenti,
- per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti,
- e per le imprese di vigilanza, con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00.
L'indennità di mobilità in questione spetta soltanto ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2011 e dovrà essere corrisposta, nei limiti di durata stabiliti dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (12, 24 e 36 mesi e, nelle aree del Mezzogiorno, 24, 36 e 48 mesi), entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011.
A favore dei lavoratori licenziati dalle predette imprese nel 2011, le Sedi Inps effettueranno il pagamento dell'indennità di mobilità, sempre negli anzidetti limiti di durata, e, a favore di quelli, cui è stato già corrisposto il trattamento ordinario di disoccupazione, dovranno provvedere a recuperare sul trattamento di mobilità le anticipazioni concesse a tale titolo, sempreché naturalmente sussistano i requisiti per la concessione dell'indennità di mobilità. Agli interessati spetta eventualmente l'assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni, e l'accredito della contribuzione figurativa.