Mod. 730-4, il datore deve comunicare la sede telematica entro il 31 marzo
A cura della redazione

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato pubblicato il prospetto con cui i datori di lavoro devono indicare, entro il 31.3.2012, i loro dati e la sede telematica presso cui l’Amministrazione finanziaria renderà disponibili i risultati contabili dei mod. 730-4 ricevuti dai CAF e dai professionisti abilitati.
I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4). L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati.
I sostituti d’imposta devono presentare il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” per comunicare l’indirizzo telematico dove ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730- 4.
La comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d’imposta che hanno partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4 nell’anno 2011
La comunicazione deve contenere:
• l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4;
• se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello;
• l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.
Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).
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