L'Agenzia delle Entrate, con la nota prot. n. 11728 del 3 febbraio 2010, ha reso noto che i sostituti di imposta che effettuano assistenza fiscale devono inviare la comunicazione per la ricezione, in via telematica, dei dati relativi al mod. 730-4 entro il 31 marzo  2010. Tale comunicazione, se trasmessa entro la suddetta data, ha effetti dallo stesso anno; nel caso contrario, le comunicazioni avranno effetto a decorrere dall'anno successivo.
Il modello della comunicazione deve essere presentato:
- dai sostituti di imposta che non hanno inviato una precedente comunicazione;
- dai sostituti che, pur avendo, effettuato una precedente comunicazione, devono comunicare la variazione di uno o più dati a suo tempo indicati (ad esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici);
- da quei sostituti che, pur avendo già presentato la comunicazione, hanno omesso di indicare li numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica (informazioni ora obbligatorie) ovvero devono comunicarne la variazione.