Mod. 730: CAF e professionisti abilitati inviano il risultato contabile entro il 30 giugno 2011
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 14/03/2011 n,14E, ha fornito le istruzioni operative che sostituti d’imposta, CAF e altri professionisti abilitati devono osservare in merito all’assistenza fiscale prestata nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Tra le precisazioni, ricordiamo che il risultato contabile costituisce parte integrante della dichiarazione fiscale e deve essere inviato dai CAF e dai professionisti abilitati entro il 30 giugno p.v.
CAF e professionisti abilitati inoltre sono tenuti a consegnare i mod. 730-4 per via ordinaria quando:
- l’Agenzia delle entrate comunica nella ricevuta l’impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto d’imposta
- vengono restituiti al CAF da un sostituto che non p tenuto ad effettuare il conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente.
Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, fax, consegna a mano, posta elettronica, invio telematico o mediante supporti magnetici.
Tutti gli invvi relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF e dal professionista abilitato con lo stesso sistema di comunicazione concordato.
I sostituti d’imposta per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730dei propri sostituiti, evidenziati nei mod. 730-3 che hanno elaborato e nei mod. 730-4 loro pervenuti entro il 30 giugno 2011.
Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.
I sostituti d’imposta esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate ricevono i risultati contabili direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati.
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando se necessario l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti.
Le somme invece risultanti a debito dal modello 730-3 o dal mod. 730-4 sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2011.
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