Mod. 730: istruzioni operative e chiarimenti per l'anno 2010
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 27/03/2010 n.16E, ha fornito come di consueto le istruzioni operative per CAF, intermediari abilitati e sostituti d'imposta interessati dal modello 730/2010 - redditi 2009.
Tra gli aspetti di particolare interesse merita di essere evidenziato quello relativo all'invio telematico del mod. 730-4 da parte dell'Agenzia delle entrate ai sostituti d'imposta.
In particolare la circolare 16E/2010 ricorda che con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 3/02/2010 è stato approvato il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 resi disponibili dalla stessa Agenzia.
Questo modello di comunicazione deve essere compilato dai sostituti d'imposta ed inviato entro il 31 marzo p.v., indicando la sede telematica o l'intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4
Durante la fase sperimentale che ha interessato il biennio 2008-2009 solo alcuni sostituti d'imposta erano abilitati ad aderire al flusso informativo dei dati in base al loro domicilio fiscale, ma da quest'anno l'invio telematico interessata tutti i sostituti d'imposta.
Se la predetta comunicazione non perviene all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo p.v. avrà effetto per l'assistenza fiscale da prestate il prossimo anni 2011.
Quindi se il sostituti d'imposta non risulta nell'elenco dell'Agenzia delle entrate (perché non ha inoltrato la comunicazione entro il 31 marzo) il CAF o il professionista abilitato dovranno comunicare entro il 30 giugno 2010 direttamente al sostituto d'imposta il risultato contabile del mod. 730-4 per consentigli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei mod. 730-4 loro pervenuti entro il 30 giugno 2010.
Se la ricezione del risultato contabile avviene oltre il suddetto termine il conguaglio dovrà essere effettuato a partire dal primo mese utile.
Infine si ricorda che se prima dell'effettuazione o del completamento del conguaglio cessa il rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione che gli stessi devono versare direttamente. Se invece il conguaglio è a credito il sostituto d'imposta effettua i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione mediante corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti.
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