Mod. 730: l'istanza di rimborso entro 48 mesi dal pagamento
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 14 del 16 novembre 2009, ha chiarito che, qualora il contribuente riscontri, nella dichiarazione 730 già presentata, errori od omissioni, lo stesso può recuperare le eventuali imposte versate in eccesso avvalendosi dell'istanza di rimborso da presentare, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, entro 48 mesi dal pagamento eseguito in assenza di presupposti o dal pagamento del saldo (Cass. n. 9156/2000, n. 198/2004, n. 18522/2005, n. 20057/2007 e n. 26863/2007). Non è, invece, ammesso a presentare la dichiarazione integrativa (art. 14 D.M. n. 164/1999) a favore oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 ("le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo).
La Fondazione si è pronunciata in ordine al caso di un contribuente il quale si è accorto, solo nel 2009, che, in sede di predisposizione del modello 730 per gli anni 2005, 2006 e 2007 non erano state riconosciute, per errore, le detrazioni per figli a carico risultanti dalla certificazione unica dei redditi mod. Cud.
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