Mod. 770/2002/semplificato: dati previdenziali INPS
A cura della redazione
L'INPS, circolare n. 147 del 29 agosto 2002, ricorda che il 30 settembre 2002 scade il termine per la trasmissione telematica del mod. 770/2002/semplificato - redditi 2001 - (con o senza i prospetti ST e SX, questi ultimi possono essere trasmessi autonomamente entro il 31-10-2002 oppure obbligatoriamente allegati al Mod. 770/2002/ordinario) e fornisce ulteriori istruzioni (che si aggiungono alle istruzioni allegate alla dichiarazione e a quelle successivamente fornite dall'Istituto con le circolari 53/2002 e 89/2002 nonché con il Msg. 257/2002), per la corretta compilazione della parte "C" - dati previdenziali ed assistenziali INPS e INPDAI - del prospetto "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", in particolare:
· Qualifica assicurativa (sezione 1): i punti 1 (qualifica assicurativa), 2 (tempo pieno/tempo parziale) e 3 (tempo determinato o indeterminato) devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS. Tuttavia, precisa l'istituto, i campi in questione non devono essere compilati quando è presente la sola sezione 4 riservata ai collaboratori coordinati e continuativi;
· Competenze correnti (sezione 1): per le aziende straniere che occupano italiani all'estero, assicurati in Italia, nel punto 11 (competenze correnti) deve essere indicata la retribuzione utilizzata per calcolare la contribuzione IVS, così pure per i lavoratori iscritti nella gestione contabile separata dell'ex fondo di previdenza elettrici, in relazione ai periodi di infortunio indennizzati dall'INAIL, deve essere indicato, bel medesimo punto 11, l'imponibile sul quale sono stati calcolati i contributi ai fini pensionistici anche se diverso da quello sul quale sono state calcolate le contribuzioni minori (nel punto 31 deve essere indicata la somma dei punti 11 e 12);
· Lavoratori interessati al contratto di riallineamento (sezione 2): nei punti 29 e 30 (data inizio e data fine) deve essere indicato il periodo nel quale la contribuzione denunciata risulti inferiore ai minimali giornalieri, tenendo conto che detta retribuzione particolare va indicata solo per l'anno di riferimento della denuncia (per i periodi anteriori all'anno 2001 occorre presentare i modelli VIG);
· collaborazioni coordinate e continuative (sezione 4): i committenti non sostituti d'imposta non sono tenuti alla compilazione del presente spazio del mod. 770 in quanto risulta sufficiente aver adempiuto all'obbligo di presentazione del modello GLA.