Modello 730/2011 e assistenza fiscale
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 14/03/2011 n.14/E, fornendo le istruzioni per la corretta assistenza fiscale per la compilazione e la presentazione del mod. 730/2011che può essere prestata dai sostituti d’imposta, dai CAF o dai professionisti abilitati, ha precisato tra le altre cose, che il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di imposta di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal predetto modello.
Per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, i sostituti d’imposta devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti evidenziati nei mod. 730-3 che hanno elaborato oppure nei mod. 730-4 loro pervenuti entro il 30 giugno 2011. Se il risultato contabile viene ricevuto dal datore di lavoro oltre la predetta data le operazioni di conguaglio verranno fatte a partire dal primo mese utile.
In caso di conguagli a credito, se vi è la presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti i gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all’interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD).
La circolare ricorda anche che il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il mese di aprile 2011: il modello 730/2011 debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto; il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF e del 5 per mille dell’IRPEF anche se non compilato nell’apposita busta chiusa.
Entro il 31 maggio p.v. il sostituto d’imposta consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3 sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate.
Con la medesima circolare l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni anche nel caso in cui l’assistenza fiscale sia prestata dai CAF oppure dai professionisti abilitati.
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