Modificato il modello UNICO 2013 PF
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 47941 del 18 aprile 2013, ha comunicato che è stato modificato il modello UNICO 2013 PF, unitamente alle relative istruzioni.
Tra le varie novità, si rilevano le seguenti:
a) a pagina 8, nel paragrafo “Casi particolari”, prima dell’ultimo periodo è inserito il testo seguente: “I soggetti non residenti devono calcolare l’acconto Irpef per l’anno 2013 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR”;
b) a pagina 8, nel paragrafo “Saldo IVA”:
- alla seconda riga prima del punto, l’anno “2012” è sostituito con “2013”;
- alla penultima riga del secondo capoverso, la data “18 luglio 2013” è sostituita con “17 luglio 2013”;
c) a pagina 9, nell’apposito elenco, i codici tributo 1800, 1798, 1799, con le relative descrizioni, sono sostituiti con i seguenti codici: “1795: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo”; “1793: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata”; “1794: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione”;
d) a pagina 10, nel paragrafo “7. La compensazione”:
- il testo: “Ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro” è sostituito con il seguente: “Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro”;
e) a pagina 71, nel “Rigo RN10”:
- alla seconda riga, dopo “il codice 3 (lavori socialmente utili)” è aggiunto “o il codice 4 (frontalieri)”;
- il successivo periodo da “Si precisa che…” a “Lavori socialmente utili agevolati.” è sostituito con il seguente: “Si precisa che:
• se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 3 la detrazione spetta solo se i redditi per lavori socialmente utili concorrono alla formazione del reddito complessivo. A tal fine consultare in Appendice la voce “Lavori socialmente utili agevolati”;
• se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 4 la detrazione spetta solo se l’ammontare dei redditi percepiti in zone di frontiera è superiore alla quota esente di euro 6700”.
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